A chi è rivolto
Potranno avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis presso il Comune di Borgosesia solo coloro che vi avranno stabilito la residenza come previsto ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. n.223/1989.
Si precisa che l'iscrizione in Anagrafe, di tali soggetti rivendicanti la cittadinanza italiana, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri. Presupposto per l'iscrizione in Anagrafe è la sussistenza della dimora abituale, che verrà puntualmente accertata.
Descrizione
La richiesta di cittadinanza jure sanguinis, cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato Estero.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana al soggetto iscritto nei registri della popolazione residente è il Sindaco del Comune ove l'interessato ha stabilito la propria residenza.
Pertanto, solamente se la persona ha stabilito la propria residenza nel Comune di Borgosesia è possibile avviare questo procedimento.
Altrimenti, qualora l'interessato non intendesse stabilirsi in Italia, è possibile espletare tale procedura presso la Rappresentanza Consolare Italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale.
Come fare
1 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA
In via preliminare è necessario procedere a richiedere ed ottenere la residenza, in quanto qualsiasi istanza volta al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, presentata prima della definizione del procedimento della verifica della residenza anagrafica, non sarà presa in considerazione.
Non verrà altresì valutata la documentazione prima che l'interessato stabilisca la propria residenza nel Comune di Borgosesia, ne' se presentata direttamente ai nostri Uffici ne' se trasmessa telematicamente.
2 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTOD DELL'ISTANZA JURE SANGUINIS
All'istanza, redatta su carta legale e secondo i modelli forniti dall'Ufficio di Stato Civile, dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione prevista dalla Circolare K 28.1 del 08/04/1991:
- Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano dove egli nacque;
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale nella lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero munito di traduzione ufficiale italiana (se formato all'estero);
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- Atti di morte dell'avo e dei suoi discendenti;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione (dell'avo), munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato Estero di Emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato. Questo certificato (c.d. certificato negativo di naturalizzazione) deve contenere tutti i nomi e le generalità con cui è stato identificato l'avo negli atti cui si riferiscono;
- Copia integrale dell'atto di nascita dei figli minori dell'interessato tradotta e legalizzata.
I sopracitati documenti devono essere tradotti integralmente e legalizzati e devono riguardare tutte le persone coinvolte in linea retta (dall'avo fino a colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana).
- passaporto, con regolare visto di ingresso, o dichiarazione di presenza. L'interessato deve risultare regolarmente soggiornante, pertanto oltre il termine di 90 giorni di soggiorno in Italia è necessario che la persona richieda il permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.
3 - DURATA DEL PROCEDIMENTO
A norma della Legge n. 241/1990, l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e al rilascio della relativa certificazione è soggetto al termine di conclusione di 180 giorni.
Il termine decorre dalla data di registrazione dell'istanza al Protocollo del Comune, cioè dalla sua data di presentazione all'Ufficio di Stato Civile.
I tempi di conclusione del procedimento non comprendono i tempi necessari per l'ulteriore eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento conclusivo.
I termini sono altresì sospesi fino all'ottenimento delle certificazioni e delle attestazioni consolari previste dalle circolari vigenti in materia per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.
Il Comune di Borgosesia non può garantire che i tempi del riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero. Infatti i tempi variano in ragione dei Consolati da interprellare e dai tempi di risposta dei medesimi.
4 - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Conclusa l'istruttoria, accertati tutti i presupposti di legge, viene riconosciuta la cittadinanza italiana mediante provvedimento del Sindaco e trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti di nascita e di matrimonio dell'interessato, oltrechè di nascita dei suoi figli minori.
Cosa serve
Documentazione indicata al punto 2
Cosa si ottiene
Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Tempi e scadenze
Tempi e scadenze da definire al momento della presentazione della pratica
Quanto costa
Certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di Stato Civile corredate dalle esatte generalità del soggetto.
100,00
Certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di Stato Civile non corredate dalle esatte generalità del soggetto.
200,00
Contributo amministrativo pratica riconoscimento JS
600,00
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Riferimento normativo Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 28/02/2025.
Condizioni di servizio
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 21/03/2025