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NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE IMU E ISTRUZIONI 2022

Come Fare:

 

NUOVA DICHIARAZIONE IMU

 

Nuovo modello da utilizzare

Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/07/2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi, da utilizzare per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021 e successivi e le relative istruzioni alle quali si rimanda per la regolamentazione degli obblighi dichiarativi da parte dei soggetti passivi d’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

 

Modalità per la presentazione della dichiarazione.

Il Decreto ministeriale e le istruzioni alla compilazione del modello stabiliscono che la dichiarazione IMU-IMPi va presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati nel modello.

 

La presentazione deve avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

 

  • direttamente all’Ufficio IMU del Comune di Borgosesia da parte dell’interessato o di un suo delegato;
  • spedita in busta chiusa, via posta, mediante raccomandata indirizzata a: Comune di Borgosesia, Ufficio Tributi, Piazza Martiri, 1 – 13011 Borgosesia (VC);
  • Via PEC all’indirizzo: protocollo.borgosesia@cert.ruparpiemonte.it;
  • Per via telematica dal dichiarante (previa abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline);
  • Per via telematica tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni;

 

Termini presentazione dichiarazione

L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.

Pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo.

Per le dichiarazioni IMU da presentarsi nell’anno 2022 e relative all’anno d’imposta 2021, il termine per la loro presentazione è stato differito al 31/12/2022 dall’articolo 35, comma 4, d.l. n. 73/2022.

 

Esempi frequenti di variazioni per i quali è dovuta la dichiarazione IMU

(per un elenco più esaustivo si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione – pg. 7 e segg. ):

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La dichiarazione va resa solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione d’imposta;
  • Fabbricati di interesse storico o artistico;
  • Immobili oggetto di locazione finanziaria;
  • Immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • Aree fabbricabili limitatamente al valore venale in comune commercio e sue variazioni. La dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi per il calcolo dell’imposta al valore venale dell’area predeterminato dal comune;
  • Terreni agricoli divenuti area fabbricabile nonché aree divenute fabbricabili ai sensi del comma 6, art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (demolizione di fabbricato o interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 5/08/1978 n. 457 ora disciplinati dall’art. 3, lettere c), d), e) ed f) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380);
  • Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria ed al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
  • Immobili dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 504/1992;
  • Immobili che nel corso dell’anno hanno perso o acquistato il diritto all’esenzione dall’IMU;
  • Immobili classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto ovvero iscritti senza attribuzione di rendita interamente posseduti da imprese e distintamente iscritti in bilancio;
  • Immobili per i quali è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto;
  • Immobili per i quali è intervenuta l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
  • Le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
  • Immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • Immobili per i quali si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (esempio: usufrutto legale dei genitori).
  • Immobili esonerati dal versamento dell’IMU in base ai vari decreti connessi all’emergenza COVID-19.

 

Esempi frequenti di variazioni per i quali NON è dovuta la dichiarazione IMU:

  • cambio di residenza anagrafica e dimora abituale in forza della quale una alloggio assume o perde il diritto alla qualifica di abitazione principale;
  • acquisto o vendita di un terreno avente natura agricola;
  • acquisito o vendita di un fabbricato iscritto in catasto;
  • variazione della rendita catastale per intervenuta rettifica da parte dell’Agenzia delle entrare rispetto ad una rendita precedentemente proposta con procedura Docfa.

 

Enti non commerciali 

Per gli immobili di proprietà degli Enti non commerciali individuati dall’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell’imposta.

 

Il Ministero dovrà approvare il necessario modello di dichiarazione, nelle more dell’entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione IMU/TASI ENC.

 

Il decreto “Semplificazioni fiscali” ha spostato al 31 dicembre 2022 anche il termine per la presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2021 degli enti non commerciali.

 

La dichiarazione va inviata, per ogni anno di imposta, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.

 

 


Dove Rivolgersi:
Tributi - Patrimonio (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
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